Guida all'acquisto

Informazioni sulla compravendita

La compravendita, tutte le fasi

 

La maggior parte delle persone che hanno la necessità di acquistare casa si rivolge ad un agente immobiliare in quanto esperto conoscitore del mercato e utile guida nel percorso verso la propria casa. Senza la pretesa di esaurire tutti gli argomenti ecco una breve sintesi delle tappe principali di una compravendita.

La proposta irrevocabile d'acquisto

Dopo aver trovato la casa ideale, il primo passo è costituito dalla proposta irrevocabile d’acquisto che, tramite l’ Agente Immobiliare, l’acquirente presenta al venditore. Se il venditore conferma la proposta, viene innanzi tutto fissato il prezzo dell’immobile.

Il compromesso

La fase successiva prevede la stipula del compromesso o promessa di vendita: una scrittura privata che obbliga le parti a sottoscrivere in un momento successivo il contratto definitivo. In tale atto, tra gli altri vanno specificati la data della consegna dell'immobile, il prezzo e le condizioni di pagamento, nonché l’esistenza di eventuali clausole penali o caparre devono essere menzionati i titoli abilitativi alla costruzione ( Permesso di costruire oppure Denuncia di Inizio Attività) e i titoli di proprietà (attenzione se si tratta di una donazione: può essere soggetta a revoca) inoltre il venditore deve garantire che si tratta di un immobile di proprietà esclusiva, libero da vincoli, trascrizioni e iscrizioni ipotecarie.

L’acquirente versa inoltre al venditore una somma per “bloccare” l’affare. Tale somma può essere un acconto (sempre restituito se la compravendita non si conclude) o una caparra confirmatoria (una sorta di cauzione).

Se per l’acquisto dell’immobile si è deciso di utilizzare un mutuo, è opportuno in questa fase mettere al corrente il venditore di tale intenzione, chiedendogli di fornire la documentazione necessaria, di sua competenza (ad esempio l’atto di provenienza dell’immobile).

La consegna

Un'altra fase importante è la consegna dell'immobile, per consegna si intende una visita all'immobile con un incaricato del venditore nel quale si controllorà che tutto sia conforme a quanto acquistato e che non ci siano danni, tutto ciò verrà registrato su un apposito verbale che verrà conservato dalle parti, strumento utile all'acquirente per segnalare eventuali difetti che insorgeranno successivamente alla consegna, e al venditore per monitorare e certificare quanto è stato venduto. Inoltre in questo verbale verranno già fissate 3 date (tagliandi) in cui un'addetto del venditore andrà a visionare l'immobile per controllare eventuali anomalie e poter effettuare le necessarie sistemazioni in tempi già prestabiliti.

Il rogito

L’ultima fase è il rogito notarile, cioè l’atto di compravendita, che sancisce il passaggio di proprietà dell’immobile in cambio del pagamento della cifra concordata. Tale atto viene redatto da un notaio che riprende quanto già scritto nel compromesso.Firmato il contratto, il venditore deve consegnare le chiavi e il compratore saldare il prezzo pattuito. La stipula del mutuo avviene contemporaneamente al rogito ( è dovuta un’imposta sostitutiva pari allo 0,25% dell’importo finanziario).

Le tasse sull'acquisto della casa

 

Ai fini fiscali, la base imponibile sulla quale calcolare tutte le imposte relative all’acquisto della casa è data dal valore dell’immobile. Per evitare accertamenti, il fisco accetta che come base imponibile si utilizzi il cosiddetto valore catastale, che è dato dalla rendita catastale (rivalutata del 5%) moltiplicata per 100.

Gli atti di acquisto di immobili sono soggetti all’imposta di registro, all’imposta ipotecaria, all’imposta catastale e all’IVA (quest’ultima se il venditore non è un privato ma una società). L’entità di tali imposte varia a seconda che si tratti di acquisto per abitazione principale (la prima casa) o per un’abitazione secondaria.

Acquisto immobili da privato

Imposta agevolata

Prima casa

Imposta Ordinaria

Abitazione secondaria

Registro 3%
Ipotecaria € 168,00
Catastale € 168,00
Registro 7%
Ipotecaria 2%
Catastale 1%
Acquisto immobili da impresa

Imposta agevolata

Prima casa

Imposta Ordinaria

Abitazione secondaria

IVA 4%
Registro € 168,00
Ipotecaria € 168,00
Catastale € 168,00
IVA 10% o 20%
Registro € 168,00
Ipotecaria € 168,00
Catastale € 168,00
Il regime agevolato "Prima casa"

 

  • l’oggetto di acquisto deve essere una casa di abitazione non di lusso;
  • l’immobile deve essere situato nel comune in cui l’acquirente ha, o stabilisca entro 18 mesi dal rogito la propria residenza, o se diverso, quello in cui l’acquirente svolge la propria attività;
  • l’acquirente non deve essere titolare, esclusivo o in comunione, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel comune dove si trova l’immobile da acquistare;
  • l’acquirente non deve essere titolare, neppure per quote, su tutto il territorio nazionale di diritti di proprietà , usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa;
  • l’immobile non deve essere rivenduto o trasferito anche a titolo gratuito, prima di 5 anni, pena il pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30% delle stesse imposte. Tali condizioni non si applicano se, entro 12 mesi dalla cessione, viene acquistato un altro immobile da adibire ad abitazione principale (in questo caso scatta il credito d’imposta).

Le agevolazioni valgono anche per le pertinenze dell’abitazione principale a condizione che queste siano destinate al servizio della casa di abitazione in modo durevole e appartengano alle categorie catastali C2 (Cantine o soffitte), C6 (Garage o box auto) o C7 (tettoia o posto auto).
Inoltre, le agevolazioni:

  • possono essere applicate solo su un'unica pertinenza per categoria (quindi su un solo garage e una sola cantina, per esempio).
  • spettano anche se la pertinenza (per es. il posto auto) e' nelle vicinanze dell'abitazione principale, a patto che questa venga adibita al servizio della casa.
  • sono estese anche alle aree pertinenziali scoperte così come definite dal codice civile all'art.817- purché catastalmente censite insieme al bene principale (in caso contrario non possono definirsi pertinenze);
  • spettano per pertinenze di qualsiasi dimensione.
Il credito d'imposta

 

Il Credito d’imposta e’ uno sconto sulle imposte che permette di usufruire nuovamente delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa, non da luogo a rimborsi.

Tali agevolazioni sono previste dall’articolo 7, commi 1 e 2 della legge 448/1998 (la legge finanziaria per il 1999) e permettono a chi ha beneficiato dell’aliquota agevolata (imposta di registro e imposta sul valore aggiunto) di usufruire di uno sconto spettante in misura pari al minore tra l’ammontare dell’imposta pagata sul primo acquisto e quella dovuta sul nuovo acquisto.

Chi può avvalersene:

chi vuole riacquistare un altro immobile rivendendone uno già acquistato come prima casa, il riacquisto deve essere effettuato entro un anno dall’alienazione della precedente abitazione già acquistata come prima casa.

Chi non ne ha diritto

  • chi per la prima volta compra un abitazione (in quanto tale acquisto non ha una corrispondente vendita alle spalle).
  • chi ha effettuato la vendita di un immobile per il cui acquisto non si sia avuto agevolazioni
  • chi vende una casa ereditata
  • chi vende una casa comprata con imposta non agevolata
  • chi compra una casa acquistata prima dell’introduzione nel nostro sistema tributario delle agevolazioni prima casa (L.168/1982)
  • chi vende una casa acquistata prima del 22 maggio 1993 con I.V.A. al 4%

Come utilizzarlo

  • in diminuzione dall’imposta di registro dovuta sull’atto di acquisto agevolato che lo determina;
  • in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
  • in diminuzione dall’IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto;
  • in compensazione con altri tributi in sede di versamenti unitari con il Mod. F24 ai sensi del decreto legislativo del 9 luglio 1997 n.241.

N.B. Il diritto ad usufruire del credito d’imposta si prescrive in dieci anni dalla sua maturazione e passa agli eredi caso di morte del titolare.

Agevolazione già godute

Questa regola generale subisce alcune deroghe:

  • PERTINENZE: nel caso di chi abbia in passato acquistato con agevolazioni un appartamento con box e che poi abbia venduto il solo appartamento, mantenendo la proprietà del box: questi ovviamente ora non ha ostacoli nell’acquisto agevolato di una nuova abitazione, per il solo fatto di aver mantenuto la proprietà di pertinenza acquistata con le agevolazioni;
  • ACQUISTO DELLA META’: nel caso di chi abbia in passato comperato (tipico è il caso di coniugi che si separano) la metà di un abitazione avvalendosi delle agevolazioni e che poi successivamente acquisti l’altra metà della medesima abitazione dall’altro comproprietario: anche qui le agevolazioni non possono essere negate.

Possesso di una quota

L’attuale disciplina delle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa dispone che:

  • la titolarità di una quota di comproprietà, di co-usufrutto, di co-uso o di co-abitazione non impedisce i benefici fiscali, a meno che detta quota riguardi un’abitazione sita nello stesso territorio comunale in cui è ubicata la nuova casa che si intende acquistare e sia oggetto di comunione con il coniuge; il legislatore non ha previsto il caso della titolarità di una quota di nuda proprietà e pertanto, salvo che sia stata acquistata con agevolazioni, non ostacola di per se l’ottenimento dei benefici fiscali in sede di nuovo acquisto.
  • Le agevolazioni prima casa sono impedite dalla titolarità di una quota, anche in regime di comunione legale dei beni con il coniuge, dei diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà su casa di abitazione acquistata fruendo delle agevolazioni disposte dal legislatore dal 1982 fino a oggi, in qualunque parte del territorio nazionale essa sia ubicata.
Le tasse sulla proprietà

 

Le principali tasse che gravano sulla proprietà dell’immobile tradizionalmente sono: IRPEF e ICI.

IRPEF:

sulla prima casa e sulle sue pertinenze non si paga più l’Irpef poiché l’intera rendita catastale dell’abitazione principale potrà essere portata in detrazione sul modello 730 o UNICO.

Il beneficio spetta per un solo fabbricato e va rapportato alla propria quota di possesso e al periodo dell’anno durante il quale l’immobile è stato utilizzato come abitazione principale.

ICI

L’ammontare dell’imposta si determina moltiplicando la rendita catastale (aumentata del 5%) per 100 e quindi per l’aliquota stabilita dal Comune di residenza (mediamente intorno al 5/6 per mille e non inferiore a 4 per mille).

Con la legge n. 244 del 24/12/07 è stata introdotta un ulteriore detrazione per l’abitazione principale pari al 1,33 per mille della base imponibile e comunque non superiore a € 200,00, compatibilmente con le delibere che i singoli comuni emanano in materia (VI consigliamo pertanto di informarVi presso il vs. Comune per gli importi da utilizzare per il calcolo dell’imposta). Per l’abitazione principale è prevista una detrazione di € 103,29 complessivi annui da ripartirsi in misura uguale tra i proprietari.

Sia l’acquisto che la vendita, così come le modificazioni di destinazione da casa principale ad altro, sono soggette alla dichiarazione ICI sulla base della situazione al 31 dicembre dell’anno precedente da presentare al Comune in cui è situato l’immobile entro la scadenza della dichiarazione dei redditi (30 giugno x mod. unico da presentare in versione cartacea – 31 luglio per mod. unico da presentare per via telematica).

N.B.: La dichiarazione ICI non è da presentare nel caso in cui si erediti un immobile in quanto sarà obbligo dell’agenzia dell’entrate comunicare al Comune l’avvenuto trasferimento dietro presentazione della denuncia di successione.

Per visualizzare la tabella delle categorie catastali e le modalità di calcolo e versamento dell'ICI, scarica qui la tabella informativa.

Esenzione ICI abitazione principale

 

Il Consiglio dei Ministri, in data 21 maggio 2008, ha approvato con decreto l'abolizione dell'Ici sulla prima casa. Il taglio entra in vigore dal primo acconto di giugno e riguarda anche le pertinenze dell'abitazione principale (garage, cantina, box auto, ecc.). Restano esclusi dallo sgravio gli immobili di categoria A1, A8 e A9, cioè abitazioni di lusso, ville, castelli, ai quali non si applica la ulteriore detrazione dell'1,33 per mille.

L’esenzione dall’imposta va estesa anche alle abitazioni assimilate alle prime case dai regolamenti comunali in vigore alla data della pubblicazione del decreto legge sulla Gazzetta Ufficiale. L'esenzione si applica anche ai separati e divorziati non assegnatari della casa coniugale e alle unità immobiliari di cooperative a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

I criteri e le modalità del rimborso ai Comuni sono previsti in un successivo decreto, entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di esenzione. Qualora l'Ici 2008 sull'abitazione principale e sulle sue pertinenze fosse stata già pagata, è necessario presentare una richiesta di rimborso al Comune.

Inoltre, poiché molte amministrazioni locali e società di riscossione hanno provveduto a recapitare i bollettino per il pagamento, va tenuto presente che l'Ici sulla prima casa non va comunque versata. Pertanto, nel caso il modulo sia riferito proprio all'abitazione principale, la richiesta non va considerata.

I dipendenti ed i pensionati che avessero già consegnato il 730/2008 chiedendo al proprio sostituto d'imposta di ridurre l'eventuale rimborso di luglio o agosto per destinare parte dei crediti d'imposta al pagamento dell'Ici sulla prima casa, dovranno correggere l'originario modello 730 con la presentazione del 730 integrativo, dell'Unico persone fisiche 2008 correttivo o integrativo, oppure dovranno attendere le dichiarazioni da presentare il prossimo anno.

In base alla normativa Ici, il contribuente deve chiedere all'Ufficio tributi del Comune il rimborso dell'imposta comunale versata e non dovuta. Alla domanda non va applicata la marca da bollo, ma va allegato il bollettino postale o il modello F24 con cui si è provveduto al pagamento. L'istanza va presentata entro 5 anni dalla data del versamento dell'imposta o dal momento in cui è stato accertato il diritto alla sua restituzione.

Il Comune deve effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della domanda (articolo 1, comma 164 della legge 27 dicembre 2006, n. 296). Sul credito da restituire sono dovuti gli interessi legali che decorrono dalla data del versamento. Alle pertinenze si applica la normativa generale contenuta negli articoli 817 e seguenti del Codice civile, in base alla quale il loro regime giuridico è quello del bene principale.

Per qualificare un immobile come pertinenza, è sufficiente che esistano un rapporto oggettivo di asservimento rispetto al bene principale e la volontà del possessore di adibire la pertinenza a servizio e ornamento dello stesso bene. Non ha alcuna rilevanza, invece, la circostanza che la pertinenza sia dotata di rendita catastale autonoma, e non sia "graffata" catastalmente al bene principale.

Ne consegue che cantina, garage, box auto, ecc. sono anch'essi esenti dall'Ici, sebbene separatamente accatastati e acquistati, purché essi siano posti a servizio dell'abitazione principale. Una limitazione a tale criterio, deriva dall'articolo 59, lettera d) del decreto legislativo Dlgs 446/97, che permette ai Comuni di stabilire quali e quanti immobili possano essere considerati pertinenza dell'abitazione principale.

Di conseguenza, per essere certi di non dover pagare l'Ici su beni considerati pertinenziali, è bene consultare il regolamento comunale. Naturalmente, in base alla gerarchia delle fonti, non è consentito all'amministrazione locale escludere le pertinenze dall'esenzione del pagamento Ici decisa dal Governo il 21 maggio 2008.

Il mutuo

 

Il mutuo è un prestito, erogato di norma da una banca, e garantito dallo stesso immobile, sul quale viene iscritta ipoteca, solitamente di primo grado. Solitamente l’importo finanziario può arrivare fino all’ 80% del valore della casa e la loro durata è libera, con un minimo di 5 fino ad un massimo di 30 anni, tutto dipende dalle banche è possibile arrivare fino a 40 anni. Il rimborso avviene con il pagamento di rate mensili, composte da una quota capitale e da una quota interessi. E’ possibile portare in detrazione sulla dichiarazione dei redditi (730 o UNICO) gli interessi e gli oneri accessori pagati sui mutui.

Ecco in che misura:

Aquisto prima casa

Costruzione prima casa

Detrazione pari al 19% degli interessi pagati fino a massimo € 4.000,00

19% di € 4.000,00 = € 760,00

Detrazione pari al 19% degli interessi pagati fino a massimo di € 2.582,28

19% di € 2.582,28 = € 490,36

Per poter ottenere la detrazione degli interessi passivi e degli oneri accessori sul mutuo è necessario che il finanziamento abbia come finalità l’acquisto o la costruzione dell’abitazione principale. Ogni inizio anno riceverete a casa l’estratto conto con la certificazione degli interessi pagati nell’anno precedente e per i quali richiedere la detrazione, se spettante. In caso di coesistenza di due mutui, uno per acquisto e uno per costruzione, la detraibilità permane su entrambi i mutui fino a 6 mesi dopo il termine dei lavori di costruzione. In caso di cointestazione del contratto di mutuo (es. marito/moglie) il limite massimo è pari alla metà di quanto indicato in tabella per ciascun intestatario.

E' possibile ottenere la detrazione degli interessi passivi sul mutuo per acquisto di immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale, in questo caso l'importo massimo su cui calcolare il 19% è € 2.065,83 euro.

Le garanzie e le assicurazioni

 

Fidejussione a garanzia delle somme versate

Con l’ art. 2 del D.Lgs. n. 122/2005 è divenuto obbligatorio per gli immobili in fase di costruzione garantire tutte le somme versate a titolo di caparra e/o acconto comprensivi di iva fino alla data di ultimazione dei lavori, quindi l’acquirente dovrà ricevere all’atto del compromesso una fidejussione (di cui sarà il beneficiario) che garantirà tutte le somme da lui versate fino al rogito notarile. Tale fidejussione dovrà essere poi restituita alla compagnia assicuratrice dopo tale scadenza.

Assicurazione sulla costruzione

Contestualmente alla stipula del rogito notarile il venditore dovrà consegnare all’acquirente una polizza assicurativa indennitaria decennale (POSTUMA) come previsto dall’art. 4 del D.lgs 122/2005 con effetto dalla data di ultimazione dei lavori. Tale polizza sarà a copertura dei danni materiali e diretti all’immobile, compresi i danni ai terzi ai sensi dell’art. 1669 c.c., derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del rogito notarile.

La certificazione degli immobili

 

L’Italia crede nel risparmio energetico e legifera in questa direzione. Il governo rende obbligatoria la certificazione energetica negli edifici sia nuovi che esistenti.

Dal 2005 sono state varate diverse normative ma tuttavia ad oggi (2008) non ci sono linee guida ufficiali per poter redigere questo famoso certificato energetico. In assenza di tali linee guida e quindi del certificato energetico oggi possiamo parlare solamente di attestato di qualificazione energetica redatto dal progettista o dal direttore dei lavori.

La normativa principale in materia di certificazione è prevista dal decreto legge del 19/08/2005 n° 192, dal decreto legislativo n° 311 del 29/12/2006 e dal decreto del 19/02/2007.

Cos'è il Certificato Energetico?

La certificazione energetica non è altro che un certificato dal quale si può capire come è stato realizzato l' edificio dal punto di vista dell' isolamento della coibentazione e quindi in che modo il fabbricato possa contribuire ad un risparmio energetico. In sostanza consiste in una valutazione dei requisiti energetici integrati di un immobile con conseguente certificazione e attribuzione di una certa classe energetica. E' interesse dell' acquirente di un immobile sapere se l' edificio produce o meno un risparmio energetico, una casa o un qualsiasi altro fabbricato realizzato senza nessun accorgimento dal punto di vista energetico oltre a causare un maggiore inquinamento produce anche un aggravio di spese per la persona che lo abita. L' attestato di certificazione energetica contiene dunque tutte le informazioni legate al rendimento energetico. In particolare dovrà contenere : i dati di efficienza energetica dell' edificio, i valori vigenti a norma di legge, i valori di riferimento ossia classe energetica.

Dal 1° luglio 2007 il certificato che attestante la capacità di risparmio energetico diventerà necessario anche per gli edifici esistenti o in fase di costruzione alla data di entrata in vigore del dlgs 192/2005, ma solo nel momento della compravendita.

Dal 1° luglio 2007 diventa obbligatorio il “bollino verde” anche per gli edifici superiori ai 1000 metri quadrati, nel caso di compravendita dell'intero immobile.

Dal 1° luglio 2008 l'obbligo viene esteso anche agli immobili di superficie inferiore ai 1000 metri quadrati, ma sempre nel caso di compravendita dell'intero immobile.

Dal 1° luglio 2009 l'attestato di efficienza energetica non potrà mancare anche nelle compravendite di singoli appartamenti.

Il decreto prevede inoltre l' obbligatorietà per i nuovi edifici dell' installazione di impianto solare termico per riscaldamento dell' acqua ed impianto fotovoltaico la cui potenza sarà stabilità con decreto successivo. E’ prevista anche una detrazione pari al 55% delle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, interventi sull’involucro (pareti o serramenti) di edifici esistenti, installazione di pannelli solari e sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione.

 

Garanzia sugli impianti

 

Dal 27/03/08 è entrato in vigore il Decreto ministeriale n. 37 del 22/01/08 relativamente alla disciplina per la sicurezza degli impianti all’interno di edifici. Tale decreto si applica agli impianti posti in servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze.

Gli impianti interessati sono:

  • impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
  • impianti radiotelevisivi,le antenne e gli impianti elettronici in genere;
  • impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
  • impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
  • impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
  • impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
  • impianti di protezione antincendio.

La garanzia di conformità diventa elemento imprescindibile del contratto di acquisto dell’immobile anche se l’acquirente può esonerare il venditore dal fornirla.

Il venditore deve garantire la conformità degli impianti e deve consegnare all’acquirente la relativa documentazione ma se l’acquirente accetta di comprare l’immobile con gli impianti non conformi, il venditore è esonerato dalla prestazione della garanzia.

Dal decreto n. 37 non emerge alcun obbligo di messa a norma degli impianti che non siano conformi né il regolamento ministeriale impone di vendere solo immobili che siano a norma.

Aggiornare i documenti dopo il cambio di residenza

 

L’acquisto della nuova casa comporta il cambio di residenza e il conseguente aggiornamento di alcuni documenti. Di seguito indichiamo le comunicazioni da dare ai vari enti:

Ufficio anagrafe del Comune dove si trova la nuova casa – CAMBIO DI RESIDENZA:

questa comunicazione è necessaria anche se si rimane nella stessa località e addirittura se si cambia semplicemente il numero civico nella stessa via. L’operazione va fatta di persona, e se ci si trasferisce con tutto il nucleo familiare, basta che sia presente un solo componente (maggiorenne con documento d’identità valido). La pratica è semplice e gratuita e comporta la compilazione del modulo di “Domanda di iscrizione all’anagrafe della popolazione residente”. Per vedere registrata la nuova residenza si devono aspettare almeno 30 giorni (dipende dal Comune).

Patente e libretto di circolazione - CAMBIO INDIRIZZO:

L’Ufficio Anagrafe del Comune in cui si trova la nuova casa Vi farà compilare in fase di registrazione all’anagrafe della popolazione un modulo per l’aggiornamento automatico dei suddetti documenti, che poi provvederà a far avere alla Motorizzazione Civile competente. Entro 6 mesi riceverete per posta una comunicazione della Motorizzazione Civile con allegato un tagliandino da applicare sulla parte della Patente e del Libretto di circolazione dedicata al cambio di residenza . Ricordarsi di indicare tutte le targhe dei veicoli intestati a chi compila il modulo o comunque alle persone della famiglia che hanno trasferito al residenza. Anche questa operazione è totalmente gratuita.

Ufficio delle Imposte:

Quando il cambio di casa comporta quello di residenza, conviene avvisare l’ufficio imposte della variazione, nel caso in cui la residenza coincida con il domicilio fiscale. Si può spedire una raccomandata con ricevuta di ritorno. Il cambiamento di domicilio fiscale inizia 60 giorni dopo che l’ufficio ha ricevuto la lettera (fa fede la ricevuta di ritorno). Si può anche andare di persona all’ufficio delle imposte più vicino. Tutto ciò per evitare che eventuali contenziosi, multe e protesti continuino ad arrivare al vecchio indirizzo.

Medico e ASL:

Rimanendo all’interno dello stesso Comune o del territorio coperto dalla Asl, non è necessario cambiare medico mentre bisogna comunque comunicare il nuovo indirizzo per l’aggiornamento del libretto sanitario. Se ci si trasferisce più lontano, bisogna recarsi alla nuova Asl d’appartenenza con il vecchio libretto sanitario, autocertificare la nuova residenza e richiedere il nuovo libretto, che viene rilasciato immediatamente, in questa occasione si potrà scegliere il nuovo medico.

Ricordarsi di avvisare l'ufficio postale, in cui si risiedeva in precedenza, della variazione in modo da far recapitare tutta la posta al nuovo indirizzo (c’è un nuovo servizio che offrono si chiama “Seguimi “).