Il testamento in quanto atto solenne deve essere fatto secondo le norme stabilite dalla legge. La legge prevede due forme ordinarie e alcune speciali.
Valutiamo solo i testamenti di tipo ordinario che sono:
Il testamento olografo
si tratta di testamento olografo quando e' scritto di pugno dal testatore. Per essere valido deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano dal testatore. La data deve indicare il giorno, il mese, l'anno e la sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Non e' prescritto l'uso della carta bollata. Tale tipo di testamento presenta vantaggi (segretezza e comodità di redazione) o svantaggi (può essere facilmente trafugato, smarrito, manipolato).
Il testamento pubblico
il testamento e' pubblico quando il notaio riceve le disposizioni testamentarie dal testatore in presenza di due testimoni (4 se il testatore e' analfabeta) e ne redige l'apposito atto che deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio stesso. Viene conservato dal notaio ricevente che ne trasmette copia all'archivio notarile, per cui non occorre procedere alla pubblicazione.
IL TESTAMENTO SEGRETO
il testamento e' segreto quando il notaio lo riceve in consegna dal testatore, in presenza di due testimoni, in busta già sigillata contenete le disposizioni di volontà. Chi non sa o non può leggere non può fare testamento segreto. La data del testamento e' quella indicata nell'atto di ricevimento. Viene conservato dal notaio, ma non e' necessaria la pubblicazione alla morte del testatore. Escluso il testamento pubblico, ogni altro testamento ordinario dopo la morte del testatore deve essere pubblicato a cura del notaio, il quale e' tenuto a comunicare l'esistenza del testamento agli eredi e legatari di cui conosce il domicilio o la residenza.